Sardegna Chiama Sardegna

Statuto di Sardegna Chiama Sardegna

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l’associazione politica denominata “Sardegna chiama Sardegna”. L’associazione è senza scopo di lucro ed ha durata indefinita.

2. L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate negli articoli seguenti, nel pieno rispetto della dignità e parità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione.

3. La denominazione può essere declinata anche in lingua sarda, in maniera conforme alle varietà del sardo e delle lingue e varietà alloglotte parlate in Sardegna. A titolo esemplificativo: Sardìnnia tzerriat Sardìnnia, Sardigna mutit Sardigna, Sardigna cramat Sardigna, Saldigna chjama Saldigna, Sardhigna ciamma Sardhigna, Sardenya avisa Sardenya, Sardégna a ciàmme Sardégna.

4. Gli organi sociali possono emanare deliberazioni, atti e documenti con l’utilizzo di una o più di tali lingue e varietà alloglotte, anche quali traduzioni ufficiali adottate successivamente all’originale. In particolare, traduzioni ufficiali dello Statuto in lingua sarda e nelle altre lingue e varietà alloglotte possono essere adottate con deliberazione dell’organo direttivo. Quando sono disponibili diverse traduzioni dello stesso atto o documento, quelle successive alla prima possono avere funzione di specificazione del significato e di interpretazione autentica. In caso di contrasto interpretativo insanabile tra diverse traduzioni, prevale la prima adottata.

Art. 2 – Scopi, ideali e valori fondamentali

1. Sardegna chiama Sardegna persegue la piena democratizzazione della Sardegna e la piena autodeterminazione ed emancipazione personale e collettiva di chi la vive.

2. Essa ambisce a organizzare e rappresentare le istanze politiche, socio-economiche e culturali del Popolo sardo che condivide (al proprio interno), con diversi gradi di intensità, una differenza peculiare in termini culturali, linguistici, storici e una subordinazione politica, economica, sociale, culturale, territoriale provocati dalle disuguaglianze e ingiustizie del modello capitalista e dai rapporti di potere diseguali che insistono tra la Sardegna e lo Stato italiano.

3. L’Associazione si impegna per la solidarietà, la cooperazione e la pace come strumento di convivenza tra i popoli. Essa si riconosce nei principi del transfemminismo, dell’antisessismo, dell’antifascismo, dell’antirazzismo, dell’antiabilismo, dell’antimperialismo e dell’anticolonialismo.

4. L’associazione promuove una società aperta, dove diversità e interculturalità siano una risorsa, contro ogni forma di discriminazione, violenza e censura.

5. Sardegna chiama Sardegna si impegna per l’eliminazione delle disuguaglianze sociali, di genere e territoriali sull’Isola, nonché per il raggiungimento della piena parità delle persone di ogni genere, orientamento, identità e abilità nella quotidianità politica, economica, sociale e culturale, prioritariamente attraverso le leve della lotta politica, della conoscenza, della cultura, del diritto allo studio, del welfare e della garanzia dei servizi e diritti sociali e civili.

6. Sardegna chiama Sardegna promuove un modello di sviluppo socio-economico sostenibile e la creazione di occupazione di qualità e di crescita del benessere economico, valorizzando e rinnovando le vocazioni produttive dei territori per creare un tessuto economico robusto, diversificato e dinamico, in grado di distinguersi per la qualità dei prodotti e dei servizi, la cooperazione degli attori, gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale, il benessere e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, le produzioni e i servizi ecologicamente sostenibili e socialmente impattanti. Per sostenere attivamente i fabbisogni infrastrutturali e trasformativi, l’Associazione si impegna a un rafforzamento e a una maggiore efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione su tutti i livelli.

7. Sardegna chiama Sardegna sostiene la completa decarbonizzazione energetica sul piano economico e civile, la tutela dell’ambiente, della relazione persona-natura, degli ecosistemi presenti e della biodiversità. Persegue la giustizia climatica attraverso una transizione ecologica democratica e su misura delle esigenze del popolo sardo.

8. L’Associazione sostiene, promuove e persegue la piena dignità e cura della storia e delle culture sarde, nonché il riconoscimento e la promozione delle lingue della Sardegna, dei connessi diritti di accesso, fruizione, uso, formazione, insegnamento e tutela delle stesse, quali patrimoni immateriali dell’Isola.

9. L’Associazione si riconosce nel principio della laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche in genere.

10. L’Associazione contrasta ogni forma di centralismo e persegue modelli di relazione confederali, solidali e democratici tra i popoli; in questo quadro, ha come obiettivo la piena autodeterminazione politica e istituzionale della Sardegna, nel rispetto dei trattati internazionali in materia di autodeterminazione dei popoli. Essa si impegna, innanzitutto, verso una nuova contrattazione dei poteri statutari con lo Stato italiano e un aumento strutturale della partecipazione alla vita democratica delle comunità della Sardegna. Al contempo, persegue un riequilibrio dei poteri a livello regionale a favore degli Enti Locali, nell’ottica di un federalismo interno solidale.

11. Sardegna chiama Sardegna adotta un’analisi e una pratica politica intersezionale, che considera le differenze e la simultaneità delle oppressioni alle quali rispondere, senza apporre alcuna gerarchia tra di esse. L’associazione lega dunque in maniera inscindibile la lotta per l’emancipazione sociale, culturale e di genere dei sardi e delle sarde a quella per l’autodeterminazione politica e la democratizzazione della Sardegna.

12. Essa promuove socialità, mutualismo, solidarietà, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, allo scopo di contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità sarda. Contestualmente promuove e adotta nelle sue pratiche metodi partecipativi e aperti che assicurino trasparenza e continuo dialogo con la cittadinanza, gruppi, tessuto produttivo, dal cui ascolto far nascere politiche condivise e partecipate che abbiano un’ottica intergenerazionale. Infine, promuove la creazione di relazioni socio-economiche per sostenere lo sviluppo locale, nonché lo scambio e la condivisione di saperi e professionalità.

Art. 3 – Attività dell’associazione

1. Nell’ambito dell’orizzonte ideale e nel perseguimento delle finalità elencate dall’articolo precedenti, l’Associazione svolge le seguenti attività:

  1. a)  l’organizzazione di incontri tematici, convegni, assemblee, momenti di formazione, accoglienza di nuovi iscritti e simpatizzanti, ed eventi di vario genere, volti a conseguire, promuovere e valorizzare gli scopi politici dell’Associazione;
  2. b)  l’interlocuzione, il confronto e lo scambio di informazioni con enti istituzionali, consulte, organi ed enti di rappresentanza di interessi o di categoria;
  3. c)  la presentazione diretta, o il supporto, di liste elettorali o singole candidature ed altre iniziative elettorali a livello locale, regionale, statale ed europeo;
  4. d)  iniziative federative tra soggettività politiche affini;
  5. e)  l’attivazione e/o la facilitazione di piattaforme per la discussione, decisione, connessione e promozione di idee e proposte programmatiche;
  6. f)  l’attivazione di facilitatori ed organizzatori di comunità per l’attuazione di percorsi di consapevolezza e cooperazione finalizzati allo sviluppo locale, alla rigenerazione sociale, produttiva e culturale;
  7. g)  il supporto e la promozione di iniziative di capacitazione, relativamente alla conoscenza ed analisi della realtà sociale, politica ed economica, finalizzate alla diffusione di consapevolezza ovvero alla costruzione di azioni collettive e/o politiche;
  8. h)  pubblicazioni editoriali e/o informative;
  9. i)  aperturadisedilocaliperlarealizzazionedegliscopistatutari;
  10. j)  organizzazionedicampagnepoliticheecomunicative;
  11. k)  partecipazione a battaglie politiche, sociali e culturali di natura locale, regionale, nazionale, internazionale;
  12. l)  occasionaliraccoltepubblichedifondi;
  13. m)attività mutualistiche e solidali di varia natura.
  14. n) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che venga ritenuta utile, opportuna e pertinente all’attività politica;
  15. o) avvalersi per tutte le attività sopra descritte di risorse e competenze proprie e/o della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

2. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, e lecitamente volte alla realizzazione dei valori indicati nell’articolo precedente, purché tali attività risultino a carattere secondario e strumentale rispetto a quelle indicate nel presente articolo, e siano svolte secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Titolo II – Istituti e strumenti di base

Art. 4 – Sede legale, sedi informatiche, e pubblicazioni degli atti e documenti sociali

1. L’associazione ha sede nel Comune di Ortueri (NU). L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La fissazione ed il trasferimento della sede all’interno del comune, deliberato a maggioranza assoluta dall’organo direttivo con efficacia immediata e ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria dei soci utile, non importa modifica statutaria. Salvo che sia deliberato diversamente in apertura di seduta, l’effettuazione di assemblee o di qualsiasi tipo di adunanza di organi dell’associazione attraverso modalità online in video o audioconferenza si considera effettuata presso la sede sociale, fatta salva comunque l’indicazione a verbale che sono state utilizzate modalità informatiche.

2. Il sito web dell’associazione è all’indirizzo web www.sardegnachiamasardegna.eu e relativi sottodomini. La pubblicazione di documenti, notizie, deliberazioni su tale sito, anche in sottodomini o sottosezioni identificate ai sensi del comma seguente, sostituisce e costituisce ad ogni effetto la pubblicazione o l’affissione presso la sede sociale. Tale forma di pubblicazione è posta in essere ogniqualvolta, ai sensi di Statuto, di legge, o di regolamento, sia stabilita la pubblicazione di un determinato atto, non ulteriormente specificata. Salvo che sia previsto o deliberato espressamente il contrario, la pubblicazione online è fatta per estratto, pubblicando i soli contenuti sostanziali, o comunque omettendo la pubblicazione dei dati personali ivi contenuti.

3. Con propria deliberazione, da pubblicarsi, il Gruppo di Cura identifica – e ove necessario, modifica – i recapiti telefonici, email, di posta elettronica certificata, nonché gli indirizzi informatici o dei profili web e social, anche ulteriori a quelli regolati dal presente articolo, che siano da considerare canali ufficiali dell’associazione.

Art. 5 – Sedute degli organi sociali in modalità a distanza

1. Tutti gli organi sociali previsti dal presente Statuto, ed ogni altra forma di riunione, Assemblea ed incontro, possono essere effettuati in modalità a distanza, mediante l’uso di connessioni informatiche, che garantiscano in modo tendenzialmente pieno:

a) la verifica dell’identità e della effettiva partecipazione dei soggetti collegati a distanza; b) l’accessibilità gratuita da parte dei partecipanti;
c) l’intelligibilità e la sincronicità del dibattito;
d) ove necessario, l’espressione del voto e – se prevista – la tutela della sua segretezza.

2. Le convocazioni dei vari organi definiscono ed esplicitano la modalità di riunione e forniscono, contestualmente alla convocazione, l’indicazione delle modalità per accedere al collegamento, garantendo il tendenziale rispetto dei principi di cui al comma precedente, salvo inconvenienti tecnici ragionevolmente contenuti.

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’associazione, destinato stabilmente al perseguimento delle finalità sociali, può essere costituito:

a) dal patrimonio iniziale conferito dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’associazione; b) dalle quote associative raccolte annualmente;
c) da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione, inclusi i relativi frutti civili;
d) dalle eccedenze e risultati di esercizio realizzati;
e) da erogazioni liberali e/o donazioni, anche di beni in natura; f) dacontributipubblici;
g) dai proventi da occasionali raccolte pubbliche di fondi;

L’associazione può inoltre introitare proventi dall’esercizio occasionale di attività di tipo

2.
commerciale, a condizione che tali attività, annualmente e nel loro complesso, non acquisiscano carattere di prevalenza rispetto alle attività istituzionali.

Art. 7 – Logo ed uso del logo

1. Il logo dell’associazione è costituito dal simbolo riportato nel frontespizio dell’atto costitutivo, recante un quadrilatero irregolare a riempimento bianco bordato di nero spesso. Il lato destro del quadrilatero è più piccolo del lato sinistro. Ad interrompere il bordo inferiore del quadrilatero è aggiunta una propaggine a forma di “V” tale da configurare il quadrilatero come un fumetto. All’interno del quadrilatero, in maiuscolo ed in colore nero, sono riportate l’una sopra l’altra su tre righe differenti le parole che costituiscono la denominazione dell’associazione, allineate a destra, lungo un asse parallelo al lato destro del quadrilatero. Lo sfondo entro cui è riportata la figura del quadrilatero è rosso bordeaux, meglio identificato con la tripletta esadecimale #DB2C5E. Del medesimo colore sono anche le lettere finali “A” delle tre parole all’interno.

2. Sono ammissibili varianti in cui lo sfondo esterno al quadrilatero possa anche, alternativamente, restare bianco o assumere la colorazione del contesto in cui è inserito, con la differenziazione cromatica delle tre lettere finali “A”. Per usi speciali o contesti cromatici che lo richiedano, possono essere ritenute ammissibili varianti che mantengano la struttura grafica modificando le colorazioni, o varianti che mantengano parte della struttura grafica e/o della colorazione normale, con l’inserimento di scritte o elementi diversi pur richiamandosi all’iconografia che contraddistingue il logo.

3. È fatto divieto a chicchessia l’uso del logo dell’associazione, ovvero di un logo che lo imiti o comunque ne costituisca variante impiegando evidenti richiami stilistici, contenutistici o cromatici, al di fuori di quanto previsto dai commi seguenti.

4. È compito dell’organo direttivo tutelare l’utilizzo del logo, preservandolo da ogni abuso o uso non espressamente autorizzato e perseguendo ogni forma di utilizzo ritenuta impropria o comunque non autorizzata, tenuto conto del fatto che il logo rappresenta l’associazione e, pertanto, ne veicola gli ideali e gli scopi. L’organo direttivo può emanare un regolamento specifico, anche con tavole grafiche, di ulteriore dettaglio per il logo o per eventuali varianti. Tale regolamento può, altresì, fornire indicazioni per l’immagine coordinata ed i criteri per la concessione e l’uso del logo, anche prevedendo casi di autorizzazione semplificata ed anche in deroga ai commi che seguono.

5. Il logo è liberamente utilizzabile da parte dei volontari per l’ordinaria attività esercitata per conto dell’associazione, nonché per la redazione di documenti e pubblicazioni ad uso interno, o per la realizzazione di contenuti destinati ai canali web o social ufficiali dell’associazione.

6. Il rappresentante legale dell’associazione può concedere direttamente ed informalmente l’uso del logo per evidenziare la partecipazione dell’associazione ad iniziative sulle quali sussista già, di massima, l’accordo dell’organo direttivo, o sia comunque già consolidata l’adesione dell’associazione.

7. L’uso del logo per simboli elettorali non può essere autorizzato lecitamente, se non previa formale deliberazione del Gruppo di Cura a maggioranza assoluta, con indicazione chiara e definita della circostanza elettorale in cui viene usato, ed a favore di soggetti determinati o determinabili. L’Assemblea dei soci può, a maggioranza assoluta, ed anche prima di una deliberazione del Gruppo di Cura, escludere l’uso del logo in associazione a soggetti determinati o determinabili, per una determinata competizione elettorale. Per le fattispecie così escluse l’organo direttivo non può autorizzare l’uso del logo, ed ha l’onere di perseguirne l’eventuale abuso.

Titolo III – Diritti ed obblighi degli associati e condizioni per l’am- missione a socio

Art. 8 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:

  1. a)  rispettare lo Statuto, e rispettarne i valori e principi fondamentali, specie nel contesto delle attività sociali e degli eventi ed assemblee sociali;
  2. b)  mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo di ciascuno mantenere una condotta di rispetto verso altri soci e socie, verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  3. c)  rispettare i regolamenti interni, le delibere e le posizioni assunte dagli organi sociali;
  4. d)  versare, alle scadenze stabilite, la quota sociale deliberata ai sensi dello Statuto;
  5. e)  partecipare alle Assemblee dei Soci, almeno una volta ogni tre anni, salvo giustificato preavviso di assenza da comunicare alla presidenza almeno il giorno precedente la seduta;
  6. f)  rimettere la risoluzione delle controversie interne, e di quelle relative all’applicazione dello statuto e degli atti interni, ai competenti organi di cui al titolo VII del presente Statuto.

Art. 9 – Diritti dei soci

1. I soci ordinari, in regola con la propria contribuzione per l’anno in corso, hanno diritto:

  1. a)  all’ottenimento della propria tessera sociale, anche virtuale, finalizzata a dimostrare e far valere la propria qualità di socio;
  2. b)  all’informazione relativa alle attività sociali, ed alla partecipazione alle stesse;
  3. c)  alla partecipazione alle assemblee dei soci e alle assemblee generali, incluse in particolare le deliberazioni relative al rendiconto economico-finanziario annuale;
  4. d)  all’elettorato attivo e passivo, con espressione di voto eguale secondo il principio “una testa, un voto” per gli organi e cariche sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e salvo eventuali limiti di cui all’ultimo comma,;
  5. e)  ad accedere, mediante visione ed eventualmente con oscuramento dei dati personali di soggetti terzi, alle documentazioni sociali (deliberazioni, libro dei soci, bilanci e scritture contabili), quantomeno all’occasione delle Assemblee dei Soci, o anche – previa istanza al Presidente con almeno 30 giorni di anticipo – in altro momento;
  6. f)  all’espressione libera ed informata, ed in condizioni di parità con gli altri soci, delle proprie opinioni e posizioni politiche, nelle sedi opportune ed entro le modalità ed i tempi di dibattito previsti;
  7. g)  all’accesso, in condizioni di parità, alle sedi sociali ed alle iniziative dell’associazione.

2. I regolamenti interni possono prevedere per giustificati motivi dilazioni fino ad un massimo di 11 mesi dal momento in cui possano essere validamente esercitati i diritti sociali.

3. Sono soci onorari i soggetti che, ancorché non iscritti all’Associazione, abbiano offerto particolari contributi anche umani, sociali, etici, politici, valoriali e morali nel segno del perseguimento delle finalità dell’Associazione. La qualifica di socio onorario è attribuita e revocata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Gruppo di Cura e parere positivo del Collegio di garanzia. I soci onorari che non risultino iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative non godono di diritti sociali e possono partecipare senza diritto di voto alle sedute degli organi che li invitino a partecipare.

Art. 10 – Attività prestata da soci, volontari e lavoratori

1. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e.

2. L’Associazione può, nel caso in cui lo ritenga opportuno, disciplinare con regolamento interno l’istituzione di un apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4. Le spese effettuate dai lavoratori, dai soci o dagli organi sociali possono essere rimborsate a carico dell’associazione purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. a)  si tratti di spese autorizzate dall’organo direttivo, anche all’interno di un mandato complessivo per la gestione di un determinato affare o per il perseguimento di un determinato scopo; oppure si tratti di spese effettuate nell’esercizio del proprio incarico sociale;
  2. b)  la spesa sia stata effettivamente sostenuta;
  3. c)  la spesa sia documentata;
  4. d)  sia stato speso ogniqualvolta possibile il nome dell’associazione ed i relativi dati identificativi, per l’intestazione della documentazione fiscale o altro idoneo documento che attesti la spesa.

Art. 11 – Acquisto e perdita della condizione di socio.

1. Non sono previsti limiti al numero di soci dell’associazione, salvo il minimo previsto dalla legge.

2. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto, regolamenti interni e delibere approvate dagli organi dell’Associazione. Per essere ammessi a socio occorre presentare richiesta di iscrizione, indirizzata al Presidente, con dichiarazioni conformi a quanto indicato al periodo precedente. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, di età non inferiore ai 16 anni, la stessa dovrà essere controfirmata da un esercente la responsabilità genitoriale, che per l’effetto autorizza il minore a rappresentarsi da sé negli atti interni all’Associazione, incluso l’esercizio del diritto di voto.

3. Sulle istanze di iscrizione delibera il Gruppo di Cura, che – prese in esame le istanze secondo l’ordine con cui sono pervenute – verifica la compatibilità del/la candidato/a socio/a con i requisiti e le disposizioni di Statuto ed in particolare l’assenza di comprovati comportamenti contrari ai valori di cui all’art. 2. La qualifica di socio/a è acquisita dal momento della deliberazione del Gruppo di Cura. L’eventuale decisione di non ammettere una richiesta di iscrizione è congruamente motivata dal Gruppo di Cura che lo comunica tempestivamente al candidato socio, il quale dispone del rimedio del ricorso previsto dall’art. 30, comma secondo, lettera b).

4. Il Gruppo di Cura può comunque appositamente delegare il Presidente o altro proprio componente diverso dai Portavoce, alla verifica delle condizioni di cui al comma precedente ed all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 60 giorni. Nel caso in cui il delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Gruppo di Cura, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione ai sensi del terzo comma, nei successivi 30 (trenta) giorni.

5. La qualifica di socio e le quote associative sono intrasmissibili a qualsiasi titolo, salvo la facoltà di delegare le proprie facoltà partecipative o di voto ad altro socio iscritto, tramite delega scritta, nei casi e secondo le modalità con cui lo Statuto od un regolamento interno lo consentano. In ogni caso, ogni delegato non può rappresentare più di un altro socio.

6. La condizione di socio è perpetua, salvo avere termine qualora intervengano le seguenti fattispecie:

  1. a)  recesso del socio, da indirizzarsi per iscritto al Presidente ed al Gruppo di Cura. Il recesso, indirizzato al Gruppo di Cura, deve essere comunicato presso la sede legale o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione, ed ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso;
  2. b)  morte del socio;
  3. c)  scioglimento dell’associazione;
  4. d)  decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale oppure esclusione del socio, deliberate ai sensi del Titolo VIII.

    Titolo IV – Ordinamento interno: organi assembleari

Art. 12 – Assemblea Ordinaria dei soci

1. L’Assemblea Ordinaria dei soci è l’organo sovrano di partecipazione dei soci e di verifica, discussione ed approvazione degli atti sociali fondamentali. Ha competenza riguardo:

  1. a)  l’approvazione obbligatoria del rendiconto economico-finanziario annuale proposto dal Gruppo di Cura, e su ogni altro bilancio preventivo o programma annuali o pluriennali,
  2. b)  l’elezione degli organi sociali per i casi e secondo le modalità previste dallo statuto o dai regolamenti interni;
  3. c)  l’approvazione di regolamenti interni;
  4. d)  la deliberazione definitiva sulle decisioni del collegio di garanzia che siano state opposte daisoci legittimati;
  5. e)  gli argomenti di competenza dell’Assemblea generale che siano stati oggetto di avocazione aisensi dell’ultimo comma dell’art. 14;
  6. f)  ogni altro atto ad essa riservato da un regolamento interno, purché non risulti competenza dialtri organi dallo Statuto;
  7. g)  ogni altra questione che gli organi sociali ritengano di devolvere alla decisione dell’AssembleaOrdinaria.

2. L’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, sentito il Gruppo di Cura, almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, e quando previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, nonché ogniqualvolta il Presidente, uno dei Portavoce, o il Gruppo di Cura ne ravvisino l’utilità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati in regola con il versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Nel caso non vi provveda il Presidente in tempo utile allo scopo, la convocazione può essere disposta dal collegio di garanzia, o in subordine dal Presidente del Tribunale.

3. La convocazione deve contenere precise indicazioni circa la data e l’ora di convocazione della seduta, il luogo e/o le informazioni necessarie per il collegamento in videoconferenza, l’indicazione della natura Ordinaria e/o Straordinaria della seduta, l’indicazione circostanziata ed analitica delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno, e ogni altra informazione o documento utili ad una partecipazione effettiva ed informata, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale almeno 10 giorni liberi prima della seduta, anche, se del caso, utilizzando una apposita sezione ad accesso riservato per i soci.

4. Gli organi sociali possono eventualmente procedere ad ogni altro tipo di diffusione della convocazione, purché in condizione di parità tra i soci. Atteso che la convocazione è sempre validamente perfezionata con la semplice pubblicazione tempestiva presso il sito istituzionale, sono sempre considerati conformi alla condizione di parità tra i soci l’invio via email agli indirizzi dei soci che abbiano comunicato il proprio recapito mail, indipendentemente dall’esito della consegna, nonché l’eventuale e non obbligatoria integrazione di tali invii con la spedizione della convocazione mediante posta ordinaria, anche ai soli soci che non dispongano di recapiti email. Il buon esito o meno della ricezione delle comunicazioni mail o postali e di ogni altra forma di comunicazione ulteriore alla pubblicazione sul sito quando la comunicazione sia stata predisposta, pubblicata o inviata secondo correttezza e buona fede dagli organi sociali è irrilevante ai fini della validità della seduta.

Art. 13 – Sedute e deliberazioni assembleari

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che all’avvio dei lavori nomina un segretario verbalizzante ed almeno due scrutatori. Della seduta è redatto verbale per il successivo inserimento nell’apposito libro sociale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal segretario verbalizzante, e dagli scrutatori. Quale allegato separato di ciascun verbale è predisposto un foglio presenze recante le sottoscrizioni dei soci intervenuti in presenza e/o l’elenco dei soci intervenuti a distanza. In ogni facciata il foglio presenze deve indicare chiaramente data, ora, luogo e convocazione della seduta.

2. La seduta è valida in prima convocazione qualora vi partecipino almeno la metà dei soci in regola con la quota associativa. La convocazione può disporre – anche contestualmente alla prima – la seconda convocazione, almeno due ore dopo la prima. La seduta è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Dopo l’apertura della seduta, la stessa non è più valida se in seguito a mozione d’ordine da parte di un socio partecipante è attestato il venir meno di oltre la metà dei presenti all’avvio dei lavori.

L’espressione del voto è individuale e personale (salvo delega, nel limite previsto), secondo il principio “una testa, un voto”. L’Assemblea dei soci delibera di norma per voto palese, salvo che la votazione abbia riguardo a persone, o qualora sia disposta in seguito all’approvazione a maggioranza semplice per voto palese di apposita mozione d’ordine per il voto segreto, proposta da parte di uno dei Portavoce o di almeno un terzo degli intervenuti.

Sono sempre fatte salve le diverse modalità di espressione del voto previste per l’elezione degli organi sociali. Anche a tale scopo, apposito regolamento interno può prevedere modalità di svolgimento di tutta o parte dell’Assemblea dei soci, incluse le operazioni di voto, secondo modalità asincrone e suddivise in assemblee territoriali o tematiche, all’interno di ciascuna delle quali siano comunque rispettate le norme del presente articolo, in quanto compatibili. Il medesimo regolamento, o apposito regolamento congressuale, può stabilire le modalità di preparazione, di proposta di documenti congressuali e della loro discussione e approvazione, in vista delle assemblee dei soci in cui si debba procedere all’elezione del Gruppo di Cura, al fine di approvare, contestualmente all’elezione, una piattaforma programmatica che il Gruppo di Cura ha il compito di mettere in atto durante il proprio mandato.

L’Assemblea – previa disposizione contenuta nella convocazione – può svolgersi in sola presenza, ovvero in modalità di videoconferenza informatica o in modalità mista. Negli ultimi due casi deve essere osservato il rispetto dell’art. 5 dello Statuto.

Eventuali deleghe si computano ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi previsti.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria dei soci

1. L’Assemblea dei soci in seduta Straordinaria è competente per deliberare la modifica dello Statuto, l’estinzione, scioglimento, fusione, scissione e trasformazione dell’associazione. Si osservano le norme per l’Assemblea dei soci Ordinaria, salvo che la convocazione deve essere pubblicata almeno 20 giorni liberi prima della seduta, e la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 20 giorni di distanza dalla prima convocazione. La convocazione deve contenere il testo delle proposte che si intendono approvare, salvi eventuali emendamenti presentati in corso di seduta valida.

2. L’Assemblea Straordinaria dei soci delibera a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Dopo tre votazioni negative sulla stessa proposta, ovvero dopo una votazione che non raggiunga il quorum ma che abbia raggiunto almeno la maggioranza degli intervenuti, è possibile procedere ad approvazione in una diversa seduta, convocata dopo almeno 10 giorni liberi dalla precedente, con orario di inizio compreso tra le ore 16 e le ore 21:30 di un giorno feriale, o tra le ore 9:00 e le 21:30 di un giorno festivo, nella quale la proposta è approvata a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 15 – Assemblea generale

1. Per la discussione e la deliberazione circa l’agenda politico-strategica dell’associazione, l’Assemblea generale è convocata dal Gruppo di Cura, senza particolari formalità oltre quanto segue. L’ordine del giorno è stabilito dal Gruppo di Cura, all’atto della convocazione, e comunicato da uno dei componenti del Gruppo di Cura, con almeno 5 giorni di anticipo salvo motivata urgenza, anche tramite semplice avviso impersonale nei canali di messaggistica o nel sito web dell’associazione.

2.L’Assembleageneraleècompostadatuttiisoci iscrittiedinregolaconipropriobblighiverso l’associazione. Possono altresì prendervi parte i sostenitori non soci debitamente iscritti, su loro richiesta, in apposita lista conservata ed aggiornata dal Gruppo di Cura, salvo le eccezioni di cui al comma successivo. Il Gruppo di Cura può altresì estendere l’invito a specifici soggetti quali ospiti dell’Assemblea, che possono prendere parte al dibattito. I soggetti non iscritti e/o invitati a qualsiasi titolo in base al presente comma, partecipano alle assemblee senza concorrere al voto né a quorum costitutivi o deliberativi.

3. All’atto della convocazione, limitandone i destinatari, il Gruppo di Cura può restringere l’accesso a tutti o ad alcuni dei sostenitori non soci, anche individuandoli per categorie, quando le circostanze lo rendano opportuno in ragione della riservatezza delle questioni trattate, del particolare momento politico, o per ragioni di tutela della strategia politica in discussione o di trattative politiche in atto.

4. L’Assemblea generale è validamente convocata con la presenza di un numero di soci pari ad almeno il doppio del numero di membri del Gruppo di Cura. È presieduta da uno dei Portavoce o da altro facilitatore. Delibera, di norma, per consenso, salvo che si faccia ricorso a votazione. La votazione è segreta quando si esprime sulle persone, nonché quando sia previsto nella convocazione o sia richiesto dalla maggioranza dei presenti.

5. Un Portavoce, all’atto della chiusura della seduta dell’Assemblea generale, trae le conclusioni circa la linea politica determinata dall’Assemblea. Le conclusioni possono anche, se del caso, essere prodotte successivamente per iscritto, comunque senza ritardo, e comunicate nei medesimi canali di convocazione.

6. L’Assemblea generale può legittimamente porre in discussione argomenti di competenza riservata all’Assemblea ordinaria dei soci, fermo restando che ogni valida deliberazione in merito dovrà essere oggetto di regolare convocazione, dibattito e deliberazione dell’Assemblea ordinaria dei soci secondo le norme relative. L’Assemblea generale può approvare apposita mozione che impegni il Presidente e/o il Gruppo di Cura alla convocazione dell’Assemblea dei soci per deliberare di conseguenza.

7. I soggetti legittimati ai sensi dell’art. 12 comma secondo, possono provocare la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci al fine di avocare a questa, anziché all’Assemblea generale, un determinato dibattito o decisione, anche non di espressa competenza dell’Assemblea ordinaria dei soci. Su espressa istanza dei legittimati, il Collegio di garanzia può – ove ritenga sussistenti gravi motivi o la massima rilevanza dell’argomento, nonché esigenze cautelari che lo giustifichino – esprimersi senza ritardo disponendo la sospensione dell’efficacia della decisione dell’Assemblea generale sino al pronunciamento definitivo dell’Assemblea dei soci.

Titolo V – Ordinamento interno: organi esecutivi

Art. 16 – Organo direttivo: Gruppo di Cura

1. L’organo direttivo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione è il Gruppo di Cura, composto secondo le disposizioni di cui all’articolo successivo. Al Gruppo di Cura spetta l’attuazione dell’indirizzo politico e gestionale dell’associazione, secondo metodo interno democratico, nonché in base alle indicazioni strategiche impartite dall’Assemblea generale e dall’Assemblea dei soci, coordinando le iniziativeeleproposteinsenoaigruppitematici eterritorialicompetenti.LacompetenzadelGruppodi Cura è generale e residuale rispetto alle competenze degli organi assembleari, presso i quali comunque ha potere di iniziativa.

2. Il Gruppo di Cura è di norma convocato dal Portavoce o dal Presidente; può essere convocato anche su iniziativa di almeno un terzo dei propri componenti. La convocazione, fatta per iscritto anche con mezzi informatici o di messaggistica, è inviata almeno 3 giorni liberi prima della seduta, riducibili a un giorno in caso di urgenza, o anche senza termini minimi qualora tutti i componenti siano d’accordo. Contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di ritrovo, ovvero le modalità per il collegamento a distanza.

3. Si considera validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei propri componenti, e delibera a maggioranza semplice, con votazione segreta quando si esprime sulle persone o quando la maggioranza dei componenti lo richieda. In caso di parità di voti, la proposta in discussione viene considerata respinta, e non può produrre alcun effetto.

4. I verbali delle sedute e delle deliberazioni sono sottoscritti almeno dal Presidente e dal verbalizzante, ed inseriti nell’apposito libro sociale. Su loro richiesta, gli altri partecipanti alla seduta hanno diritto in ogni momento alla visione dei verbali, ed alla loro sottoscrizione, digitale se la verbalizzazione è avvenuta digitalmente.

5. I componenti del Gruppo di Cura svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo le eccezioni previste dallo Statuto.

Art. 17 – Composizione del Gruppo di Cura

1. Il Gruppo di Cura è composto dal Presidente, dai due Portavoce, dal Tesoriere, dal responsabile organizzazione, dal responsabile per la partecipazione e facilitazione, e dal responsabile della comunicazione. Si compone, inoltre, di una componente territoriale composta di norma da un rappresentante per ciascuna provincia sarda, salvo che apposita decisione dell’Assemblea ordinaria dei soci adottata prima dell’elezione dei componenti stabilisca una diversa conformazione della componente territoriale.

2. Su unanime accordo del Gruppo di Cura possono prendervi parte, per singole sedute o per periodi di tempo anche indeterminati, altri collaboratori al fine di fornire contributi alla discussione per le particolari conoscenze o competenze possedute, ovvero al fine di assistere il funzionamento delle sedute verbalizzandole o fornendo supporto circa questioni procedurali, giuridiche, contabili, scientifiche o tecniche di sorta. Tali membri non hanno diritto di voto nel Gruppo di Cura, né concorrono alla formazione di quorum costitutivi o deliberativi.

Art. 18 – Elezione del Gruppo di Cura

1. Salvo il Presidente eletto ai sensi dell’art. 20, i membri del Gruppo di Cura sono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci, e restano in carica per un mandato di 3 anni.

2. Nella sua prima seduta, il Gruppo di Cura elegge al suo interno a scrutinio segreto un Vice- Presidente, tra i componenti diversi dal Presidente. Il Vice-Presidente è eletto a maggioranza qualificata e assoluta dei tre quarti del Gruppo di Cura. La votazione è ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza prescritta, salvo che divenga impossibile il raggiungimento di tale maggioranza per l’assenza di alcuni componenti, nel qual caso l’elezione è rinviata alla prima seduta utile.

3. Nel caso del venir meno per qualsiasi motivo di uno dei componenti (dimissioni, impedimento permanente, decesso, esclusione o decadenza, ecc.), alla prima Assemblea dei soci utile lo stesso è surrogato sino al completamento del mandato interrotto. Nell’attesa della surroga, le funzioni del componente vacante sono svolte ad interim da uno dei Portavoce individuato dal Gruppo di Cura. Nel caso in cui si trovi ad essere vacante l’incarico del Presidente, si seguono le norme di cui all’art. 22, ultimo comma.

4. Il Portavoce o il vice Presidente che esercitano funzioni ad interim mantengono, comunque, un singolo voto all’interno degli organi sociali.

5. Apposito regolamento interno dispone circa le concrete modalità di celebrazione del congresso in sede di Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche statutarie contestualmente all’approvazione di documenti politici volti a definire linee di indirizzo politico e programmatico per gli organi eletti. Il regolamento definisce le modalità di espressione di voto da parte dell’Assemblea dei soci per l’elezione del Gruppo di Cura, che deve avvenire mediante l’espressione per ciascuno degli incarichi di una preferenza singola, oppure doppia ma di genere differente. Il regolamento interno dispone riguardo a modalità volte a garantire la tendenziale parità dei generi rappresentati all’interno del Gruppo di Cura, anche prevedendo sistemi di voto per liste, ed espressioni di voto diverse dal voto di preferenza. In difetto di previsioni regolamentari alternative, è disposto un meccanismo di garanzia di non meno del 40% di rappresentatività di uno dei due generi, per cui qualora la soglia di garanzia non sia raggiunta, il/ la candidato/a eletto/a che risulti ultimo nel Gruppo di Cura per numero di preferenze, cede il posto al primo non eletto per quell’incarico appartenente al genere sottorappresentato. Qualora questi non esista, oppure non sia ancora raggiunta la soglia di rappresentatività del 40% all’interno dell’organo, analoga operazione è fatta anche con il/la candidato/a eletto/a che risulti penultimo nel Gruppo di Cura per numero di preferenze, poi con il terzultimo, e così via sino al raggiungimento della soglia prevista. Il correttivo si applica anche – qualora utile a raggiungere una rappresentazione di genere più equa – se non è possibile raggiungere la prescritta soglia minima del 40%. Questo comma è inapplicabile ai Portavoce.

Art. 19 – Gruppi organizzativi

1. Sono istituiti i seguenti gruppi organizzativi:

  1. a)  «organizzazione, eventi e tesoreria», sottoposto al coordinamento del responsabileorganizzazione, con la partecipazione del Tesoriere, finalizzato alla gestione del patrimonio sociale e di ogni aspetto organizzativo, anche in sostegno all’organizzazione di eventi o al sostentamento di iniziative o ramificazioni territoriali e locali dell’associazione. In particolare il responsabile organizzazione coordina la presenza dell’associazione sul territorio, facendo da riferimento per i responsabili locali, promuovendone la collaborazione ed assicurando la disponibilità dei mezzi necessari alle attività sociali. Inoltre è responsabile di organizzare il lavoro volontario dei soci, dei quali assicura la sicurezza secondo i poteri e le responsabilità del datore di lavoro. Collabora con il Tesoriere concorrendo a delineare la programmazione finanziaria e garantire la copertura economica e la stabilità finanziaria dell’associazione.;
  2. b)  «social e comunicazione», sottoposto al coordinamento del responsabile comunicazione, finalizzato alla gestione materiale di ogni apparato comunicativo dell’associazione, all’elaborazione ed attuazione di piani editoriali, ed ai rapporti con i media;

c) «facilitazione», sottoposto al coordinamento del responsabile per la partecipazione e facilitazione, finalizzato all’elaborazione ed all’applicazione di tecniche e metodi per massimizzare il confronto e la partecipazione dei soci, simpatizzanti e partecipanti a tutte le iniziative dell’associazione, in modo da garantire l’elaborazione di iniziative, posizioni, programmi, progetti, documenti e proposte effettivamente provenienti dalle esigenze e posizioni dei partecipanti.

Art. 20 – Gruppi tematici

1. Su proposta del Gruppo di Cura, l’Assemblea dei soci delibera l’elenco dei gruppi tematici, nei quali articolare la partecipazione e l’attività politica dell’associazione.

2. Nel caso di rinnovo dell’organo direttivo, la proposta è indicata dal Gruppo di Cura uscente, e deliberata – anche con modifiche – da parte dell’Assemblea dei soci, prima di procedere all’elezione delle nuove cariche.

3. I gruppi tematici sono presieduti, coordinati e convocati dai Portavoce, che possono allo scopo delegare in modo revocabile, temporaneamente o meno, le proprie funzioni ad un componente di propria fiducia quale coordinatore. Salvo diverso accordo, la presenza dei Portavoce nelle sedute del gruppo tematico implica il temporaneo venir meno della delega.

Art. 21 – Sezioni locali e ambiti territoriali

1. I soci residenti presso l’ambito di una Sezione locale vi appartengono ed hanno diritto di informazione, partecipazione e voto presso le sedute, incontri ed iniziative tenute dalla Sezione. Le Sezioni Locali sono rappresentate da un coordinatore, eletto dai soci residenti nel territorio della sezione, che dura in carica per un mandato rinnovabile di 3 anni. Le Sezioni locali hanno inoltre diritto ad esprimere l’elezione del rappresentante territoriale di cui all’art. 16, primo comma, ultimo periodo al cui ambito territoriale appartengono e fanno riferimento.

2. L’apertura di una Sezione Locale di Sardegna Chiama Sardegna può essere promossa da almeno 3 soci in regola con i doveri sociali, mediante istanza al Presidente contenente la proposta della denominazione, dell’ambito territoriale di riferimento, l’indicazione dei soci residenti nell’ambito di riferimento che intendano far parte della sezione, ed ogni altra informazione utile.

3. L’ambito territoriale di riferimento non può essere più piccolo del comune, eccetto nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e non può essere più grande della provincia.

4. Il Presidente dispone la pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 30 giorni dei contenuti dell’istanza pervenuta, oscurata dei dati personali dei soci, al fine di raccogliere eventuali adesioni od opposizioni di altri soci residenti presso lo stesso ambito. Scaduti i tempi di pubblicazione, l’istanza ed eventuali adesioni od opposizioni sono poste alla valutazione del Gruppo di Cura, che con apposita delibera immediatamente efficace:

a) delibera la costituzione e denominazione del gruppo territoriale;
b) dispone l’ambito territoriale del nuovo gruppo, anche modificando quello originariamente proposto al fine di evitare conflitti con altre Sezioni locali preesistenti, se del caso anche modificando gli ambiti di queste ultime;

c) indica l’ambito territoriale sovraordinato di appartenenza della nuova sezione locale, corrispondente all’ambito di uno dei rappresentanti territoriali di cui all’art. 16, primo comma, ultimo periodo.

  1. d)  nomina un commissario che rappresenta la Sezione Locale, assegnandogli un termine perpromuovere l’elezione in seno alla Sezione, entro un termine prefissato, di un coordinatore, la carica di commissario cessa all’elezione del coordinatore o allo scadere del termine assegnatogli;
  2. e)  fornisce ogni altra indicazione o prescrizione ritenuta opportuna;

5. La prima Assemblea dei soci utile approva la presa d’atto dell’avvenuta costituzione della nuova Sezione Locale.

6. Le Sezioni Locali possono, previa approvazione della bozza di Statuto da parte del Gruppo di Cura, costituirsi in Associazione, purché il relativo Statuto riconosca espressamente l’autorità sovraordinata dell’Associazione Sardegna Chiama Sardegna, e contenga forme effettive di controllo da parte di questa sull’associazione locale.

7. Apposito regolamento interno concorre a determinare ogni norma integrativa necessaria all’attuazione del presente articolo, incluse norme relative al riconoscimento alle Sezioni Locali di un budget commisurato alle quote sociali dei soci ivi afferenti, norme sull’elezione, durata e rinnovo dei coordinatori delle Sezioni Locali e di eventuali altre cariche, norme sull’elezione del rappresentante territoriale di cui all’art. 17, primo comma, ultimo periodo, norme concernenti la predeterminazione e/o la fissazione dei confini territoriali delle sezioni e degli ambiti territoriali, norme concernenti i requisiti specifici e gli adempimenti necessari ai fini del comma precedente, norme relative all’individuazione e modalità di funzionamento di eventuali aggregazioni territoriali sovraordinate, segnatamente quelle corrispondenti ai territori previsti all’art. 17, primo comma, ultimo periodo.

Titolo VI – Ordinamento interno: organi monocratici

Art. 22 – Presidente e legale rappresentante

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, e la rappresenta negli atti di gestione e di impegno verso l’esterno, nonché in giudizio. È garante dell’unità dell’Associazione, dell’applicazione e rispetto dello Statuto, del buon andamento dell’Associazione e dei suoi organi. D’intesa con i soggetti associativi competenti, sovrintende la legalità e la buona e corretta gestione dell’ente, la tenuta delle scritture contabili, la verbalizzazione delle sedute e la custodia dei libri sociali.

2. Convoca e presiede, sentito il Gruppo di Cura ed i Portavoce, le assemblee dei soci. Partecipa alle sedute del Gruppo di Cura, al fine di sovrintendere le attività per esercitare le proprie funzioni di garanzia.

3. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea Ordinaria dei soci, a maggioranza qualificata dei 2⁄3 dei presenti alla seduta, contestualmente ai membri del Gruppo di Cura. Nel caso in cui per tre votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, il Presidente è eletto a maggioranza semplice.

4. Il mandato, rinnovabile una volta, è di 3 anni. Il mandato del Presidente e quello del Gruppo di Cura devono coincidere.

5. In caso di decesso, dimissioni, impedimento temporaneo o permanente, ed in ogni altra causa che comporti la decadenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente eletto ai sensi dell’art. 18, fino ad elezione suppletiva nell’Assemblea dei soci, convocata nella prima finestra temporale disponibile di cui all’art. 12, comma 2. L’elezione del Presidente in via suppletiva ne determina la riduzione della durata del mandato fino a coincidere con il mandato del Gruppo di Cura in carica.

Art. 23 – Portavoce

1. Due Portavoce rappresentano politicamente l’associazione sia internamente che nei rapporti con il pubblico e con altre organizzazioni. Quali responsabili dell’attuazione delle scelte politiche e delle decisioni strategiche dell’Associazione, e nel rispetto di ogni forma di mandato che sia conferito loro dagli organi assembleari o dal Gruppo di Cura, si fanno promotori, guide ed attuatori dell’agenda politica dell’associazione.

Convocano e presiedono le sedute del Gruppo di Cura, al quale possono proporre l’ordine del giorno e la convocazione dell’Assemblea generale o di ogni altro organo sociale, ferme restando le formalità di convocazione e le competenze previste dallo Statuto.

2. I Portavoce sono eletti direttamente dall’Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti nel rispetto della differenza di genere tra i due Portavoce, contestualmente ai membri del Gruppo di Cura, per un mandato di 3 anni, rinnovabili consecutivamente una volta.

3. I Portavoce esercitano il proprio mandato di comune accordo, agendo anche disgiuntamente ma in spirito di reciproca condivisione, condividendo la programmazione delle proprie attività e agendo in ogni caso secondo buona fede e correttezza nei riguardi dell’altro. In caso di contrasto su questioni ritenute di particolare importanza, ciascuno dei Portavoce può interpellare il Gruppo di Cura, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il Gruppo di Cura tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dell’Associazione.

4. Ciascun Portavoce può essere oggetto di mozione di sfiducia, presentata al Presidente per iscritto, sottoscritta da almeno un terzo dei soci oppure da almeno la metà dei componenti del Gruppo di Cura. Il Presidente, entro 30 giorni, provvede ad emanare la convocazione dell’Assemblea dei soci fissandola non oltre 30 giorni dalla convocazione. Nel caso l’Assemblea approvi la mozione di sfiducia, il Portavoce sfiduciato decade dalla carica con effetto immediato e l’Assemblea procede immediatamente ad elezione suppletiva per l’elezione di un nuovo Portavoce, per il completamento del mandato del Gruppo di Cura.

5. Ciascun Portavoce può inoltre – ponendo la questione di fiducia dichiarandolo apertamente prima del voto – vincolare il proprio mandato all’esito di una votazione in seno all’Assemblea dei soci o all’Assemblea generale. Se il voto risulta difforme dall’indicazione del Portavoce, lo stesso decade dalla carica ed il Presidente convoca senza ritardo l’Assemblea dei soci per la surroga del Portavoce decaduto, per il completamento del mandato.

Art. 24 – Tesoriere

1. Il Tesoriere si occupa della gestione dell’entrata e della spesa, al fine dell’attuazione delle attività sociali e secondo le indicazioni degli organi sociali. A tal fine il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche disgiuntamente dal Presidente, limitatamente alla gestione di posizioni e rapporti fiscali e tributari, alla gestione dei conti bancari dell’associazione e ai pagamenti e incassi relativi a rapporti giuridici già costituiti, nonché alla costituzione di nuovi rapporti giuridici in esecuzione di operazioni o affari previamente autorizzati o delegati dall’organo direttivo con specifica deliberazione. Rimangono esclusi poteri di rappresentanza del Tesoriere per atti di natura politica o che non siano strettamente amministrativi o meramente gestionali.

2. Il Tesoriere risponde personalmente di ogni atto compiuto in violazione dei limiti alla sua capacità di rappresentanza. In ogni caso, il Presidente o il Comitato di Garanzia possono inibire in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del Tesoriere previsti dal precedente comma con comunicazione scritta rivolta al Tesoriere ed eventualmente alla possibile controparte. L’inibizione ha effetto dal momento in cui giunge al domicilio del Tesoriere o comunque dal momento in cui il Tesoriere ne abbia conoscenza.

3. Il Tesoriere stabilisce, secondo le esigenze espresse dai vari organi ed incarichi sociali, la programmazione finanziaria, fornendo indicazioni ed assistenza in relazione alla copertura economica delle attività. Predispone annualmente, al termine dell’esercizio ed in tempo utile per la sua approvazione, la bozza di rendiconto economico-finanziario annuale, che sottopone all’adozione del Gruppo di Cura.

4. Autorizza la spesa, previa verifica dell’impatto della stessa stabilità finanziaria dell’associazione, anche eventualmente imponendo la correlativa riscossione di entrate finalizzate alla copertura della spesa autorizzata. L’autorizzazione alla spesa può essere disposta anche informalmente, mediante comunicazione scritta, anche digitale.

5. I soci che effettuino spese in nome e per conto dell’ente, incluso il legale rappresentante, senza essersi previamente muniti dell’autorizzazione di cui al comma precedente, ovvero trascurando la riscossione delle entrate finalizzate alla copertura della spesa autorizzata, ne rispondono personalmente e non hanno diritto al rimborso della spesa effettuata, salvo che la spesa sia riconosciuta e ratificata dal Tesoriere o dal Gruppo di Cura con apposito provvedimento. Il Tesoriere può segnalare al Presidente ed al Comitato di Garanzia della violazione del presente comma, per l’eventuale adozione di provvedimenti.

6. Se richiesto dal Presidente o, a maggioranza, dal Gruppo di Cura o dall’Assemblea dei soci, il Tesoriere rende immediatamente il conto, consegnando eventuali depositi al Presidente, ed entro 60 giorni redige il rendiconto economico-finanziario per il tempo trascorso tra l’ultimo esercizio approvato ed il momento della resa del conto. Il rendiconto così reso è sottoposto all’approvazione dell’organo che lo ha richiesto.

7. Il Tesoriere, di concerto con il Responsabile Organizzazione e con i Portavoce, propone annualmente al Gruppo di Cura, entro un termine utile per il tesseramento, la somma da determinarsi quale quota sociale. Il Gruppo di Cura ha facoltà di deliberare una quota differente.

8. Il Tesoriere può, infine, predisporre un bilancio preventivo annuale, pluriennale, o finalizzato ad una specifica iniziativa, sottoponendolo all’adozione del Gruppo di Cura. I limiti di spesa così adottati non possono essere superati senza nuova e diversa decisione del Gruppo di Cura.

Titolo VII – Ulteriori aspetti gestionali

Art. 25 – Libri sociali

1. Il Presidente sorveglia la tenuta dei libri sociali, eventualmente affidandoli a specifici incaricati ove non diversamente indicato dal presente articolo. In particolare debbono essere mantenuti:

  1. a)  il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci iscritti e per ciascuno la data di iscrizione ed il provvedimento di ammissione, le quote sociali versate, e l’eventuale venir meno della condizione associativa;
  2. b)  il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, contenente i verbali delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria che sia;
  3. c)  il libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo direttivo (Gruppo di Cura), contenente i verbali delle adunanze e deliberazioni del Gruppo di Cura;
  4. d)  il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio di Garanzia, contenente i verbali delle adunanze e deliberazioni del collegio stesso, e tenuto dal Presidente del Collegio;
  5. e)  il libro di prima nota cassa, tenuto dal Tesoriere.

2. I libri sociali possono essere tenuti con mezzi informatici, che ne garantiscano la fruibilità, completezza, veridicità e conservabilità.

3. I soci che accedano ai libri sociali per esercizio del proprio diritto di visione degli stessi sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e sono responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione o utilizzo di fatti o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non diffondere né utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 26 – Quota sociale

1. Prima dell’avvio di ciascun esercizio sociale, il Gruppo di Cura delibera la quota sociale, sentita la proposta del Tesoriere.

2. Con la medesima decisione la quota sociale può essere commisurata alle condizioni socio- economiche dei soci (es. condizione di studente, lavoratore o disoccupato, parametri reddituali, ISEE, ecc).

3. La quota sociale non è in alcun modo trasmissibile, restituibile o rivalutabile.

Art. 27 – Esercizio finanziario e rendiconto economico-finanziario

1. L’esercizio finanziario e sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

2. In relazione a ciascun esercizio sociale, a consuntivo, è predisposto un rendiconto economico- finanziario annuale, redatto per cassa secondo modello definito da norme regolamentari interne o indicato dalle autorità competenti.

3. Il rendiconto economico-finanziario annuale è predisposto in bozza dal Tesoriere o in sua vece dal Presidente, per l’adozione da parte del Gruppo di Cura. Una volta adottato il rendiconto, il Gruppo di Cura lo pubblica sul sito istituzionale prima dell’emanazione della convocazione dell’Assemblea dei soci per la relativa approvazione. Deve, infine, essere approvato dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. All’espressione del voto sul rendiconto, i membri del Gruppo di Cura hanno l’obbligo di astenersi. L’eventuale voto da essi espresso è nullo.

4. Il voto a maggioranza contraria, o comunque la mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale da parte dell’Assemblea dei soci nel termine previsto dal comma precedente, equivale a mozione di sfiducia nei confronti del Gruppo di Cura, che per l’effetto rimane in carica per il mero disbrigo degli affari correnti. Il Collegio di Garanzia convoca entro 60 giorni dalla mancata approvazione l’Assemblea dei soci per il rinnovo di tutte le componenti del Gruppo di Cura incluso il Presidente, per un nuovo mandato triennale, nonché per l’approvazione del rendiconto eventualmente rivisto ed emendato dal Collegio di garanzia.

Art. 28 – Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione reimputandolo per il nuovo esercizio, o comunque a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29 – Regolamenti interni

1. L’Assemblea Ordinaria dei soci può approvare a maggioranza semplice, su proposta del Gruppo di Cura o di almeno un quinto dei soci in regola con il versamento della quota sociale, regolamenti interni volti alla disciplina degli aspetti della vita sociale sui quali si ritenga di intervenire.

2. La proposta di regolamento, redatta in articolato, è fatta pervenire al Presidente che ne calendarizza la discussione nella prima Assemblea dei soci utile, inserendola all’ordine del giorno e pubblicando la proposta unitamente alla convocazione.

3. Condizione di validità dei regolamenti interni è il rispetto dello Statuto, del quale i regolamenti possono integrare le norme, ma non possono derogarvi se ciò non sia previsto nello Statuto stesso. I regolamenti possono, inoltre, dettare disposizioni in ambiti sui quali non vi siano disposizioni nello Statuto. È possibile emanare un regolamento per ciascun argomento, o riunire l’intera normazione regolamentare, o parte di essa, in un regolamento generale o un regolamento settoriale.

Titolo VIII – Organi di controllo e di garanzia

Art. 30 – Collegio di garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incaricodeimembrieffettivi, ovveroincasoditemporaneoimpedimentodiquesti,finchéperdura tale stato. I componenti sono nominati dall’Assemblea Ordinaria dei soci al di fuori dei componenti del Gruppo di Cura, tra soggetti dotati di indubbia moralità e competenza. Per l’elezione dei componenti del Collegio di garanzia si osservano le stesse disposizioni previste per l’elezione del Presidente. Il Collegio, nella sua prima seduta, nomina il proprio Presidente.

2. Il Collegio di Garanzia si pronuncia:

  1. a)  sulle decisioni di rigetto della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione,pronunciate dal Gruppo di Cura, su ricorso del richiedente l’ammissione;
  2. b)  sulle proposte di applicazione di sanzioni ad un socio inadempiente ai propri doveri o alle norme dello Statuto, su richiesta di rinvio disciplinare approvata dal Gruppo di Cura a maggioranza dei 2/3;
  3. c)  sulle proposte di decadenza da Socio promosse dal Gruppo di Cura, per i soci che siano inadempienti con il versamento della quota sociale;
  4. d)  fornendo un parere circa l’applicazione di norme statutarie o regolamentari, o l’eventuale compatibilità di queste ultime allo Statuto, su istanza del Presidente o del Gruppo di Cura, anche prima dell’approvazione o dell’applicazione delle norme stesse.

3. Il Collegio procede nel rispetto del principio del contraddittorio – integrandolo anche d’ufficio con sospensione di termini – e del diritto di difesa. Entro 30 giorni dal ricorso o dall’istanza avvia l’istruttoria convocando le parti per ascoltare le ragioni del promotore dell’azione, nonché le repliche delle controparti se individuate o individuabili, anche convocandole d’ufficio. Se lo ritiene opportuno, intima le parti affinché provvedano a precisare in fatto ed in diritto gli addebiti contestati, nonché forniscano fonti di prova a sostegno dell’azione. Ove necessario, accorda alle parti il diritto ad una controreplica, nonché il deposito di memorie conclusionali, ed ammette l’intervento, anche ai fini testimoniali, di altri soggetti. Se lo richiedono, le parti possono partecipare al procedimento per iscritto, producendo i propri atti nei termini, non inferiori a 10 giorni, di volta in volta assegnati dal Collegio. Il Collegio può in ogni caso assegnare alle parti dei termini a pena decadenza, al fine di assicurare la celerità del procedimento. Di ciascuna seduta è dato apposito verbale, approvato seduta stante.

4. Conclusa la fase istruttoria, il Collegio si pronuncia entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 nel caso di questioni di particolare complessità. Il Collegio si esprime sulla decisione da prendere in seduta segreta, e conferisce mandato ad un relatore per la stesura della decisione, motivata in fatto ed in diritto. Il relatore, completata la stesura in tempi utili per il rispetto dei tempi previsti, convoca il Collegio per l’approvazione definitiva della decisione, che viene poi comunicata senza ritardo al ricorrente o all’istante, ed al Presidente dell’Associazione affinché ne dia notizia alla prima Assemblea dei soci utile. Il Collegio può disporre altre forme di diffusione, comunicazione o pubblicazione della propria decisione.

5. Per l’ipotesi di cui al comma 2, lettera c), nel caso in cui il Gruppo di Cura abbia già provveduto a sollecitare per iscritto il pagamento della quota associativa con avvertimento che il mancato pagamento o riscontro entro 30 giorni comporta la decadenza, ed il termine sia scaduto inutilmente, il contraddittorio si considera avvenuto ed il Collegio di Garanzia può deliberare la decadenza a vista sulla base degli atti, senza le garanzie e forme procedurali di cui ai commi precedenti, salvo ne faccia richiesta il socio, fino a prima della deliberazione di decadenza.

Art. 31 – Sanzioni

1. In base alla gravità dei fatti contestati, nei casi di cui all’art. 30, comma 2, il Collegio di Garanzia può comminare le seguenti sanzioni:

  1. a)  sanzione del richiamo scritto, per violazioni di lieve entità dalle quali sia scaturito un mero pericolo per gli interessi dell’Associazione, senza che si siano determinate ripercussioni rilevanti sull’Associazione stessa;
  2. b)  sanzione della sospensione dall’esercizio dei diritti sociali – eccetto quelli necessari all’eserciziodeldirittodidifesa- da15giornia12mesi,perviolazionideidoveridisociodi cui all’art. 8 ed in generale per violazioni significative dello Statuto dalle quali siano derivate conseguenze negative, anche patrimoniali o d’immagine, per l’Associazione;
  3. c)  sanzione della decadenza da socio, per il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti e comunque oltre la chiusura dell’esercizio sociale; la pronuncia di decadenza ha effetto retroattivo cosicché il socio si considera decaduto a partire dal primo giorno successivo alla chiusura dell’ultimo esercizio sociale per il quale la quota associativa è stata regolarmente versata. In ogni caso il socio decaduto può ripresentare successivamente nuova domanda di adesione;
  4. d)  sanzione dell’espulsione del socio, per gravi violazioni dello Statuto ed in particolare per violazioni palesi dei valori fondamentali di cui all’art. 2 dello Statuto, dalle quali siano derivate gravi conseguenze per l’Associazione, anche in termini di un grave danno d’immagine, o di un danno patrimoniale superiore a dieci volte la quota sociale dovuta dal socio. L’espulsione legittima il futuro diniego dell’iscrizione: non è concessa la riammissione del socio espulso, salvo che il Gruppo di Cura deliberi di riconoscere ed accettare le forme di riparazione del danno attuate dal socio espulso.

Art. 32 – Appello avverso le decisioni del Collegio di Garanzia

1. Avverso le decisioni del Collegio di Garanzia di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell’articolo 30, alla parte soccombente è data facoltà di proporre appello all’Assemblea dei Soci, indirizzandone al Presidente i motivi. Il Presidente inserisce la discussione all’ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, se del caso convocandola appositamente ove ritenga urgente provvedere. L’Assemblea dei soci, lette la decisione del Collegio ed i motivi di appello, e dato spazio all’espressione delle ragioni delle parti, si pronuncia con proprio voto, deliberando definitivamente sulla questione.

2. Il ricorso al Collegio di Garanzia e l’appello all’Assemblea dei soci costituiscono condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. È competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

Art. 33 – Revisori del conto

1. Non si dà luogo alla nomina di revisori del conto, se l’associazione non supera nel rendiconto di esercizio la somma di € 150.000.

Titolo IX – Norme finali e transitorie

Art. 34 – Estinzione dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L’associazione si estingue nel momento in cui i soci rimanenti divengano meno di cinque, oppure per totale estinzione del patrimonio sociale, accertata in sede di approvazione del rendiconto economico- finanziario senza che i soci provvedano a fornire contribuzioni straordinarie per evitare l’estinzione del patrimonio. Si scioglie per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci adottata con le formalità previste per la modifica dello Statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente associativo privo di finalità di lucro, possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentiti eventuali pareri delle autorità competenti.

Art. 35 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, nonché agli eventuali regolamenti interni.

Art. 36 – Norme transitorie

1. Ai fini dell’avvio dell’associazione e per il primo periodo, si applicano le deroghe allo Statuto approvate dall’atto Costitutivo.

2. Esaurite le proprie funzioni, il presente articolo può essere omesso nella successive edizioni o copie dello Statuto.

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Letto ed approvato lo Statuto che precede, l’Assemblea approva le seguenti deroghe valevoli per l’avvio ed il primo periodo dell’Associazione:

1. In deroga all’art. 27 primo comma, il primo esercizio sociale ha inizio in data odierna, e si chiuderà il 31 agosto 2026.

2. In deroga alle modalità elettive ed alle composizioni ordinaria, sono temporaneamente nominati il Gruppo di Cura ed il Collegio di Garanzia indicati di seguito, con piene funzioni e pieno diritto di voto dei relativi componenti fino alla celebrazione del primo congresso di cui alle disposizioni che seguono. Il Gruppo di Cura temporaneo promuove tutte le azioni di amministrazione utili e pertinenti all’avvio dell’associazione. Rimane inteso che i soggetti nominati che non risultino firmatari del presente atto entrano nelle loro funzioni non appena viene regolarizzata la loro ammissione a socio.

3. In deroga all’art. 18 comma 5, il Collegio di garanzia approva in tempo utile apposito regolamento congressuale relativo alle modalità di svolgimento delle prime elezioni e all’approvazione della prima piattaforma programmatica con apposito congresso, da celebrarsi entro la fine dell’anno. Tale regolamento è ratificato all’avvio dei lavori dall’Assemblea soci convocata per la celebrazione del congresso stesso. I membri del Collegio di Garanzia temporaneo non potranno candidarsi a posti nel Gruppo di Cura per il primo congresso.

4. In deroga all’art. 17, comma primo, secondo periodo, è nominato un unico rappresentante territoriale, sino a che il Gruppo di Cura, una volta valutata come raggiunta la diffusione territoriale opportuna, promuoverà la convocazione dell’Assemblea dei Soci nei modi previsti, al fine dell’integrazione della composizione per la rimanenza del mandato triennale. Nelle more, il rappresentante unico dei territori coordina le attività dei gruppi territoriali, promuovendone la creazione e la mobilitazione attiva.

5. Entro il primo esercizio sociale il Gruppo di Cura adotta e sottopone all’approvazione (o modifica ed approvazione) dell’Assemblea dei soci i seguenti regolamenti interni, anche in corpi normativi aggregati o unici:

  1. a)  un regolamento per la tutela dei dati personali, recante la mappatura dei trattamenti, l’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire la violazione della riservatezza dei dati, e quanto previsto dalla normativa pertinente;
  2. b)  la nomina delle figure necessarie e/o previste per legge in relazione alla tutela della riservatezza dei dati personali e i modelli di informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  3. c)  un regolamento a disciplina delle specifiche modalità di convocazione, esercizio e voto, di assemblee e sedute degli organi istituzionali, online ovvero in presenza;
  4. d)  ove lo ritenga opportuno, un regolamento per la specificazione tecnica, l’uso e la concessione del logo dell’associazione, e se del caso un manuale di immagine coordinata;
  5. e)  l’individuazione degli indirizzi informatici o dei profili web e social che siano da considerare canali ufficiali dell’associazione.
  6. f)  un regolamento “Carta della trasparenza” recante indicazioni circa i dati ed i documenti da pubblicare, anche per estratto, nel sito web dell’associazione.

6. Gli atti approvati ai sensi del presente articolo rimangono successivamente modificabili dagli organi competenti, secondo le modalità e le competenze previste dallo Statuto.

7. La mancata adozione o approvazione dei regolamenti ed atti che precedono non importa, di per sé, la nullità o irregolarità di quanto compiuto in carenza dei regolamenti stessi, purché l’azione degli organi dell’associazione sia rimasta improntata al rispetto dei principi generali dello Statuto e dei diritti dei soci, in particolare dei diritti di informazione e di partecipazione, nonché delle disposizioni imperative di legge applicabili, ed in generale entro una condotta di correttezza e buona fede.